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Organizzazione CVCI
Tariffe e Tesseramento 2011
Statuto Associazione CVCI
Regolamento Soci CVCI

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Art. 1

FINALITÀ DELL’ASSOCIAZIONE
1.1 - Il presente regolamento è ispirato alle finalità statutarie del Circolo Velico Canottieri Intra (CVCI) che in qualità di associazione sportiva dilettantistica:

- è affiliato alla Federazione Italiana Vela (FIV);
- è riconosciuto dal CONI;
- non ha fini di lucro;
- persegue lo scopo di contribuire alla diffusione, conoscenza e pratica dello sport della vela;
- partecipa alle manifestazioni sportive con i propri associati, secondo le priorità indicate dalla

FIV (classi olimpiche, classi di interesse federale, classi riconosciute, altre classi, diporto);

- organizza regate veliche;

- organizza scuole di vela;

- presta servizi vari in favore dei soci.
 

Art. 2
QUALIFICA DI SOCIO

2.1 - Sono soci del CVCI coloro che, presentata la domanda, hanno ottenuto parere favorevole dal

Consiglio direttivo e hanno versato la quota annuale entro i termini stabiliti.

2.2 - I soci effettivi sono ulteriormente suddivisi per categorie di quote in funzione dell’età e del tipo

di attività svolta presso la base nautica secondo il seguente ordine: cadetto (FIV); junior (FIV);

ordinario (FIV); sostenitore (FIV); simpatizzante non sportivo.

2.3 - La quota annuale sarà comunicata ai soci all’inizio di ogni anno solare e dovrà essere versata

entro il 31 marzo dell’anno in corso.

2.4 - Ai sensi dell’art. 6 dello statuto la qualifica di socio si perde nei seguenti casi:

- per dimissioni, da comunicarsi per iscritto almeno tre mesi prima dello scadere dell’anno;

- per decadenza, non avendo versato, entro il termine annuo, la quota associativa ordinaria

prevista;

- per delibera di esclusione del Consiglio direttivo, per accertati motivi di incompatibilità;

- per aver contravvenuto alle norme e agli obblighi dello statuto o del presente regolamento in

modo grave o per altri motivi di indegnità (avverso tali deliberazioni è previsto il ricorso al

Collegio dei probiviri). E’ espressamente esclusa la trasmissibilità della quota associativa e sua

rivalutabilità, ad eccezione dei trasferimenti per causa di morte del socio.

 

Art. 3

ACCESSO ALLA SEDE
3.1 - I soci, per frequentare la sede sociale, devono essere in regola con il tesseramento dell’anno

in corso ed esibire la tessera su richiesta del personale responsabile o di uno dei membri del

Consiglio direttivo.

3.2 - L’accesso alla sede è consentito a piedi dalla rampa carrabile o dalla scala di accesso

dall’interno del terrazzo.

3.3 - I veicoli dei soci possono sostare nelle aree di accesso alla sede o sul terrazzo per un

periodo limitato a operazioni di carico e scarico.

3.4 - L’accesso ai veicoli dei soci è consentito, solo dopo aver fatto richiesta al personale

responsabile per l’apertura del cancello, attraverso la rampa di accesso mantenendosi sulla parte

asfaltata fino al limite del prato, nei seguenti casi e per un periodo strettamente limitato alle

seguenti operazioni:

- carico e scarico imbarcazioni;

- deposito e ritiro materiali velici;

- durante le regate per operazioni inerenti alla manifestazione.


Art. 4

DIRITTI DEI SOCI

4.1 - I soci in regola con il tesseramento hanno il diritto di:

- praticare attività sportiva ai fini amatoriali, sportivi o agonistici, usufruendo dei servizi della

sede;

- rimessare vele e attrezzature delle imbarcazioni nell’apposito deposito facendosi assegnare un

posto fisso dal personale responsabile;

- accedere a spogliatoi, servizi igienici e docce;

- accedere alla segreteria e alla sala corsi quando non utilizzate per attività didattica;

- accedere al bar ristoro;

- essere soccorsi con i mezzi di assistenza durante regate, raduni e allenamenti autorizzati;

- invitare parenti e amici a visitare la sede a scopo promozionale;

- presentare parenti e amici al fine di promuovere il tesseramento secondo le forme previste

dallo statuto e riportate al punto 2 del presente regolamento, senza alcun limite numerico per le

categorie federali (FIV) e con un numero massimo di cinque soci simpatizzanti non praticanti

sportivi.

4.3 - I soci in regola con il tesseramento hanno diritto a usufruire dei seguenti servizi a pagamento:

- scuola di vela;

- utilizzo delle imbarcazioni di proprietà del CVCI;

- consumazioni presso il bar ristoro.

4.4 - I soci non possono utilizzare gli spazi della sede per usi diversi da quelli relativi all’attività

velica.

4.5 - E’ severamente vietato il gioco delle carte e qualunque altra forma di gioco d’azzardo e

scommessa.

 

 

4.6 - Non è ammesso il picnic sui tavoli del bar ristoro e sotto il portico dell’edificio sede.


Art. 5

DOVERI DEI SOCI

5.1 - I soci hanno il dovere di:

- svolgere le loro attività nel rispetto e nella compatibilità di quella degli altri soci;

- utilizzare i servizi della base nautica con la massima cura comunicandone l’eventuale

inefficienza al personale responsabile;

- mantenere uno stato di ordine delle loro attrezzature necessario al rispetto reciproco con gli

altri soci;

- mantenere l’area pulita utilizzando gli appositi contenitori per i rifiuti.


Art. 6

NORME PER LE IMBARCAZIONI

6.1 - Al fine di favorire la diffusione di imbarcazioni uguali fra loro per la costituzione di flotte, sono

favorite all’ammissione le seguenti classi: olimpiche - di interesse federale - riconosciute FIV - altre

imbarcazioni solo su delibera del Consiglio direttivo - gommoni o imbarcazioni a motore solo su

approvazione del Consiglio direttivo con disponibilità concordata di utilizzo nelle regate sociali,

nelle regate di calendario FIV e per assistenza alla scuola di vela.


Art. 7

DIRITTO AL POSTO BARCA

7.1 - I soci che desiderano ottenere uno spazio per la loro imbarcazione devono inoltrare apposita

domanda al Consiglio direttivo che si pronuncerà in merito entro 30 giorni.

7.2 - I soci devono annualmente confermare la richiesta di assegnazione del posto barca

inoltrando apposita domanda al Consiglio direttivo entro il 30 novembre dell’anno in corso.

7.3 - I soci che desiderano rinunciare al posto barca assegnato devono altresì comunicarlo al

Consiglio direttivo entro e non oltre il 30 novembre dell’anno in corso.

7.4 - Il diritto al posto barca è soggetto a revisione annuale del Consiglio direttivo che può decidere

di confermare l’assegnazione oppure richiedere l'allontanamento dell’imbarcazione a mezzo avviso

scritto entro il 31 marzo dell’anno in corso.

7.5 - Il diritto al posto barca si intende confermato solo a seguito di approvazione del Consiglio

direttivo e previo versamento della quota annua entro e non oltre il 31 marzo del nuovo anno.

Decorso tale termine dovrà essere corrisposta una penale aggiuntiva pari al 20% sulla quota.

7.6 - Il diritto al posto barca si perde in caso di mancato versamento della quota annuale.

7.7 - Ottenuto il diritto al posto barca il socio deve farsi assegnare il relativo spazio dal personale

responsabile.


7.8 - Imbarcazioni che non hanno diritto al posto barca possono essere ospitate nella sede

esclusivamente con autorizzazione del personale responsabile, per un periodo limitato a eventi

particolari quali allenamenti, regate e raduni, comunque non oltre 3 fine settimana consecutivi.


Art. 8

OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ

8.1 - I soci sono responsabili dei danni causati dalla propria imbarcazione ad altre imbarcazioni o

alle attrezzature della sede per incuria e abbandono.

8.2 - I soci devono occuparsi della propria imbarcazione provvedendo a movimentarla in caso di

necessità, in particolare durante i frequenti e ricorrenti periodi alluvionali.

8.3 - I soci proprietari di imbarcazioni leggere, come derive e catamarani, devono assicurare gli

appositi agganci situati nel prato per evitare che si possano ribaltare provocando danni durante le

situazioni di maltempo e forte vento.

8.4 - I soci sono responsabili delle operazioni di alaggio della propria imbarcazione nel rispetto e

nell’osservazione delle norme di sicurezza prestando attenzione che nell’area di manovra non

sostino persone e/o cose.

8.5 - I soci proprietari di imbarcazioni a chiglia o a bulbo, con lo spazio barca assegnato sul

terrazzo, hanno diritto all’uso della gru per il varo della propria imbarcazione chiedendo:

- al personale preposto di manovrare la gru;

- al responsabile della sicurezza di poter acquisire la necessaria informazione e formazione ai

fini di un utilizzo diretto.

8.6 - Durante la manovra di varo devono essere tassativamente rispettate le norme di sicurezza

per garantire un corretto utilizzo delle attrezzature e per salvaguardare l’incolumità degli altri.

8.7 - I soci nel rimessare la propria imbarcazione, devono rispettare l’area numerata assegnata

loro dal personale responsabile.

8.8 - I soci devono evitare di utilizzare l’attrezzatura di altre barche o soci senza avere

l’autorizzazione del proprietario.

8.9 - I soci ogni qualvolta movimentino al di fuori della sede la propria imbarcazione avranno

l'obbligo di darne comunicazione alla segreteria.

8.10 - I soci devono applicare in modo visibile sul carrello o sull'imbarcazione il bollino adesivo

annuale che autorizza l'uso dell'area assegnata.


Art. 9

MANUTENZIONE DELLE IMBARCAZIONI

9.1 - I soci possono effettuare lavori di manutenzione ordinaria alla propria imbarcazione nel

rispetto di quanto previsto dal presente regolamento.

9.2 - I soci possono effettuare lavori di manutenzione straordinaria come stuccature, verniciature e

altro, solo dopo aver ottenuto autorizzazione dal personale responsabile.

 

Art. 10

DOTAZIONI RICHIESTE PER LE IMBARCAZIONI

10.1 - Le imbarcazioni dovranno essere dotate di carrello di alaggio munito di ruote gommate

idonee alla movimentazione su prato.


Art. 11

ABBANDONO DELLE IMBARCAZIONI

11.1 - Il Consiglio direttivo si riserva il diritto, dopo aver inviato preavviso scritto al socio, di

allontanare le imbarcazioni dalla base nautica e di depositarle altrove a spese del socio

inadempiente nei seguenti casi:

- incuria e abbandono delle imbarcazioni;

- mancato versamento della quota sociale entro i termini stabiliti.


Art. 12

RESPONSABILITÀ DEL CVCI

12.1 - Il CVCI declina ogni responsabilità per eventuali furti o danni, di qualsivoglia natura e/o

causa, nei confronti delle imbarcazioni a eccezione di provati atti vandalici e incendio.


Art. 13

SCUOLA DI VELA

13.1 - Gli allievi della scuola di vela organizzata dal CVCI dovranno:

- rispettare le regole e le istruzioni dettate dall’istruttore responsabile del corso;

- utilizzare le barche del CVCI evitando collisioni e urti sia durante le uscite sia a terra;

- mantenere le barche in ordine ed efficienza, segnalando all’istruttore eventuali danni

all’attrezzatura e allo scafo;

- piegare e riporre le vele dopo ogni uscita e depositare timone e deriva negli appositi spazi.


Art. 14

MODIFICHE AL REGOLAMENTO

14.1 - Il Consiglio direttivo si riserva il diritto di apportare, in qualunque momento, modifiche e

integrazioni al presente regolamento dandone comunicazione ai soci mediante affissione in

bacheca.

 

Circolo Velico Canottieri Intra A.S.D.

Associazione Sportiva Dilettantistica F.I.V. 425 XV Zona
Via Ticino 6, Località Sasso - 28921 Verbania (VB) Italia
e-Mail: info @ cvci.it

Tel/Fax:+39 0323 581201

 

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