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TITOLO I
DENOMINAZIONE, SEDE, OGGETTO, DURATA
Art. 1 - E’ costituita un’associazione sportiva con la denominazione “CIRCOLO VELICO CANOTTIERI INTRA ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA” siglabile “CVCI”. Art. 2 - Il Circolo ha sede in Verbania Intra, via Nazionale 6. Potranno essere istituite e soppresse sedi secondarie in altri Comuni dello Stato, anche all’estero. Art. 3 - Il Circolo ha per scopo quello di contribuire con ogni mezzo e con iniziative di qualsiasi genere, alla diffusione, conoscenza e pratica dello sport della vela, nonché della partecipazione a competizioni sportive. Aderisce al CONI e alla FIV, di cui riconosce e accetta le relative norme e direttive. Il Circolo ha carattere volontario, è apolitico e non persegue scopo di lucro; eventuali utili debbono essere reinvestiti per l’attuazione dei fini istituzionali.
TITOLO II
PATRIMONIO DEL CIRCOLO E SOCI
Art. 5 - Il patrimonio sociale è costituito dalle proprietà mobiliari e immobiliari del Circolo. Le entrate del Circolo sono costituite: a) dalla quota di iscrizione da versarsi all’atto dell’ammissione all’associazione, nella misura fissata dall’assemblea ordinaria; b) dalla quota associativa ordinaria annua, da stabilirsi annualmente dal Consiglio direttivo, anche di importo differenziato in funzione dell'età e dell'attività agonistica di alcune categorie di soci, da versarsi in unica soluzione entro il 30 marzo di ogni anno; c) dalle quote dei soci benemeriti e sostenitori; d) da eventuali contributi straordinari, deliberati dall’assemblea su proposta del Consiglio direttivo, in relazione a particolari iniziative che richiedano disponibilità eccedenti quelle del bilancio ordinario; e) da versamenti volontari degli associati; f) da contributi di pubbliche amministrazioni, enti locali, istituti di credito e da enti in genere; g) da sovvenzioni, donazioni o lasciti di terzi o di associati. Art. 6 - Possono essere soci del Circolo cittadini italiani o stranieri residenti in Italia. Potranno inoltre essere soci Associazioni, Circoli, Enti pubblici e privati, aventi attività e scopi affini e non in contrasto con quelli del Circolo. La qualifica di socio si perde nei seguenti casi: a) per dimissioni, da comunicarsi per iscritto almeno tre mesi prima dello scadere dell’anno; b) per decadenza, non avendo corrisposto, entro il termine annuo, la quota associativa ordinaria prevista; c) per delibera di esclusione del Consiglio direttivo, per accertati motivi di incompatibilità; per aver contravvenuto alle norme e agli obblighi del presente statuto o per altri motivi di indegnità (avverso tale deliberazioni è previsto il ricorso al Collegio dei probiviri). E’ espressamente esclusa la trasmissibilità della quota associativa e sua rivalutabilità, a eccezione dei trasferimenti per causa di morte del socio.
TITOLO III
ASSEMBLEE
Art. 7 - Il Circolo ha nell’assemblea il suo organo sovrano e le sue deliberazioni, prese in conformità al presente statuto, obbligano tutti i soci, anche se assenti, dissidenti o astenuti al voto. Hanno diritto di partecipare all’assemblea, sia ordinaria, sia straordinaria, i soci effettivi e i sostenitori benemeriti. L’assemblea viene convocata in via ordinaria almeno una volta l’anno, entro il 30 aprile, per l’approvazione del bilancio dell’anno precedente, per l’eventuale rinnovo delle cariche sociali e per approvare il bilancio preventivo per l’anno in corso. L’assemblea può inoltre essere convocata, tanto in sede ordinaria, che straordinaria: a) per decisione del Consiglio direttivo; b) su richiesta, indirizzata al presidente, di almeno un terzo dei soci. Art. 8 - Le assemblee, ordinarie e straordinarie, sono convocate, a cura della presidenza, con preavviso di almeno quindici giorni, mediante invito affisso presso la sede sociale e copia dello stesso inviata a mezzo del servizio postale o a mezzo di posta elettronica o fax, all’indirizzo o numero fax annotati nel libro soci; in casi di urgenza il termine di preavviso può essere ridotto a otto giorni, purché la convocazione venga effettuata anche a mezzo di lettera raccomandata, o posta elettronica o fax. Art. 9 - L’assemblea in sede ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci effettivi e benemeriti sostenitori. In seconda convocazione essa é validamente costituita con qualsiasi numero di soci presenti. E’ ammesso l’intervento per delega, da conferirsi per iscritto, esclusivamente ad altro socio; è vietato il cumulo delle deleghe in numero superiore a due. L’assemblea è presieduta dal presidente del Circolo, o in caso di sua assenza, dal vicepresidente più anziano e in assenza anche di questi da persona designata dall’assemblea. I verbali delle riunioni dell’assemblea del Circolo sono redatti dal segretario o, in sua assenza e per quella sola assemblea, da persona scelta fra i presenti dal presidente dell’assemblea. Il presidente ha inoltre la facoltà, quando lo ritenga opportuno, di chiamare un notaio per redigere il verbale dell’assemblea, fungendo questi da segretario. L’assemblea ordinaria delibera, sia in prima, sia in seconda convocazione, con la maggioranza minima della metà più uno dei voti espressi. In caso di parità di voti l’assemblea deve essere chiamata subito a votare una seconda volta. Art. 10 - L’assemblea in sede straordinaria è validamente costituita, sia in prima, sia in seconda convocazione, con la presenza di almeno i due terzi dei soci. L’assemblea straordinaria delibera, sia in prima, sia in seconda convocazione, con la maggioranza di almeno i due terzi dei voti espressi. Art. 11 - L’assemblea vota normalmente per alzata di mano; su decisione del presidente e per argomenti di particolare importanza, la votazione può essere effettuata a scrutinio segreto; in questo caso il presidente dell’assemblea può scegliere due scrutatori fra i presenti. Art. 12 - All’assemblea, in sede ordinaria, spettano i seguenti compiti: a) discutere e deliberare sui bilanci consuntivi e preventivi e sulle relazioni del Consiglio direttivo e del Collegio dei probiviri; b) eleggere il presidente, i membri del Consiglio direttivo e i membri del Collegio dei probiviri; c) fissare, su proposta del Consiglio direttivo, le quote associative di ammissione; d) deliberare sulle direttive d’ordine generale del Circolo e sull'attività svolta e da svolgere nei vari settori di sua competenza; e) deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario, sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio direttivo e dal Collegio dei probiviri. Art. 13 - All’assemblea, in sede straordinaria, spettano i seguenti compiti: a) deliberare sullo scioglimento del Circolo e relativa nomina dei liquidatori; b) deliberare sulla proposte di modifica dello statuto; c) deliberare sul trasferimento della sede; d) deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio direttivo e dal Collegio dei probiviri. e) deliberare lo scioglimento dell’associazione, ma con la maggioranza di almeno i 3/4 degli associati.
TITOLO IV
CONSIGLIO DIRETTIVO
Art. 14 - Il Circolo è amministrato da un Consiglio direttivo, composto da tre a nove membri, secondo quanto viene determinato dall’assemblea ordinaria, di volta in volta, all’atto della nomina. Il presidente del Consiglio direttivo è il presidente del Circolo. Almeno due terzi del Consiglio direttivo, con arrotondamento alla cifra superiore, deve essere composto da soci.
Il Consiglio direttivo dura in carica quattro anni, coincidenti con il periodo olimpico e comunque fino all’assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali. Al termine del mandato i consiglieri possono essere riconfermati.
Negli intervalli fra le assemblee sociali e in caso di dimissioni, decesso, decadenza o altro impedimento di uno o più dei suoi membri, purché meno della metà, il Consiglio direttivo ha facoltà di procedere - per cooptazione - all'integrazione del Consiglio stesso, fino al limite statutario.
I membri del Consiglio non riceveranno alcuna remunerazione in dipendenza della loro carica, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute.
Art. 15 - Il Consiglio direttivo ha il compito di: a) deliberare sulle questioni riguardanti l'attività del Circolo per l’attuazione delle sue finalità e secondo le direttive dell’assemblea, assumendo tutte le iniziative del caso; b) designare al suo interno il segretario e il tesoriere; c) predisporre i bilanci consuntivi e preventivi da sottoporre all’assemblea, secondo le proposte della presidenza; d) deliberare su ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario che ecceda l’ordinaria amministrazione; e) dare parere su ogni altro oggetto sottoposto al suo esame dal presidente; f) procedere, all’inizio di ogni anno solare, alla revisione degli elenchi dei soci per accertare la permanenza dei requisiti di ammissione di ciascuno, prendendo gli opportuni provvedimenti in caso contrario; g) in caso di necessità verificare la permanenza dei requisiti suddetti; h) deliberare l’accettazione delle domande per l’ammissione di nuovi soci; i) deliberare sull’adesione e partecipazione del Circolo a enti e istituzioni pubbliche e private che interessano l'attività del Circolo stesso, designandone i rappresentanti da scegliere tra i soci. Il Consiglio direttivo, nell’esercizio delle sue funzioni può avvalersi della collaborazione di commissioni consultive o di studio, nominate dal Consiglio stesso, composte da soci e non soci. Il Consiglio direttivo delibera a maggioranza semplice, per alzata di mano, in base al numero dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente. Art. 16 - Il Consiglio direttivo si riunisce, sempre in unica convocazione, possibilmente una volta al bimestre e comunque ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario o quando lo richiedano tre componenti. Alle riunioni partecipa il consigliere segretario, in assenza dello stesso le sue funzioni verranno assunte da un membro del Consiglio, designato dal presidente. Le riunioni devono essere convocate con lettera affissa presso la sede sociale, oltre a ogni altro mezzo di comunicazione disponibile, almeno cinque giorni prima della data fissata. In caso di particolare urgenza il Consiglio direttivo può essere convocato per telegramma o fax inviato due giorni prima. Le riunioni sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal presidente o, in sua assenza, dal vicepresidente più anziano presente. Le sedute e le deliberazioni del Consiglio sono fatte constatare da processo verbale, sottoscritto dal presidente e dal segretario. Oltre la terza assenza ingiustificata il consigliere è considerato decaduto e deve essere sostituito. I consiglieri sono tenuti a mantenere la massima segretezza sulle decisioni consiliari. Soltanto il Consiglio, con specifica delibera, ha facoltà di rendere note quelle deliberazioni per le quali sia opportuno e conveniente dare pubblicità. Alle riunioni del Consiglio direttivo dovranno essere sempre invitati i membri del Collegio dei probiviri, i quali svolgeranno soltanto funzioni consultive e di garanzia.
TITOLO V
PRESIDENTE
Art. 17 - Il presidente dirige il Circolo e lo rappresenta, a tutti gli effetti, di fronte a terzi e in giudizio. Il presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari del Circolo. Al presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano il Circolo nei riguardi dei soci e dei terzi. Il presidente sovrintende in particolare all’attuazione delle deliberazioni dell’assemblea e del Consiglio direttivo. Il presidente può delegare, a uno o più consiglieri, parte dei suoi compiti, in via transitoria o permanente, nominandoli vicepresidenti. Il presidente, unitamente ai vicepresidenti nominati, comporranno il Comitato esecutivo o del presidente, che avrà compiti esclusivamente operativi, in stretta coerenza ed esecuzione delle decisioni assunte dal Consiglio direttivo. Art. 18 - Il presidente è eletto dall’assemblea ordinaria e dura in carica quattro anni e comunque fino all’assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali. In caso di dimissioni, o di impedimento grave, la funzione del presidente è assunta dal vicepresidente più anziano in carica, sino alla successiva assemblea ordinaria.
TITOLO VI
COLLEGIO DEI PROBIVIRI
Art.19 - Il Collegio dei probiviri presiede, sovrintende e sorveglia la gestione e l’andamento del Circolo in tutte le sue manifestazioni e il rispetto delle norme dettate dal presente statuto; a esso spetta inoltre il controllo sulla gestione amministrativa del Circolo, nelle forme e nei limiti d’uso. Esso deve redigere la relazione all’assemblea, relativamente ai bilanci consuntivi e preventivi predisposti dal Consiglio direttivo. Il Collegio dei probiviri controlla l'attività del segretario e del tesoriere. Al Collegio dei probiviri è pure devoluta la soluzione di eventuali controversie che sorgessero tra i soci e o tra il Circolo e i soci ed emetterà in merito le proprie decisioni, da intendersi quali inappellabili. Il Collegio dei probiviri può sottoporre all’assemblea proposte per il miglior andamento della gestione. I membri del Collegio non riceveranno alcuna remunerazione in dipendenza della loro carica, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute. Art. 20 - I membri del Collegio dei probiviri sono stabiliti nel numero di tre oltre a due supplenti e sono nominati dall’assemblea ordinaria sia fra i soci effettivi e sostenitori benemeriti, sia fra non soci. Durano in carica quattro anni, come il Consiglio direttivo e possono essere rieletti. In caso di dimissioni o di impedimento da parte di uno o più membri del Collegio, subentreranno i supplenti. Oltre la terza assenza ingiustificata il membro del Collegio è considerato decaduto e deve essere sostituito. Il Collegio dei probiviri nomina al suo interno il proprio presidente, il quale avrà in particolare il compito di mantenere i contatti necessari e opportuni con il presidente del Circolo e con i membri del Consiglio direttivo. Il Collegio dei probiviri si riunisce ogni qualvolta il presidente lo convoca e comunque non meno di una volta al trimestre, oppure quando ne facciano richiesta al presidente almeno due dei membri. Il Collegio dei probiviri deve essere formalmente invitato a tutte le riunioni del Consiglio direttivo e potrà parteciparvi con uno o più dei suoi membri, con funzioni consultive.
TITOLO VII
BILANCIO
Art. 21 - Gli esercizi sociali iniziano il 1 gennaio e si chiudono il 31 dicembre di ogni anno. L’amministrazione e la tenuta della contabilità dell’associazione è affidata alla responsabilità del segretario, secondo le direttive del presidente del Consiglio direttivo e del presidente del Collegio dei probiviri. La gestione delle disponibilità di cassa e la movimentazione dei fondi, sono affidate alla responsabilità del tesoriere, secondo le direttive del presidente del Consiglio direttivo e del presidente del Collegio dei probiviri. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio direttivo procede alla formazione del bilancio consuntivo e preventivo, con relativa relazione morale sull’andamento della gestione del Circolo. Art. 22 - E’ espressamente esclusa qualsiasi distribuzione di eventuali utili, sotto qualsiasi forma.
TITOLO VIII
SCIOGLIMENTO
Art. 23 - Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento del Circolo, l’assemblea straordinaria dei soci, con le maggioranze minime previste in tale sede per la trattazione di tale argomento, determina le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori, stabilendone i poteri. Art. 24 - Il netto risultante dalla liquidazione sarà devoluto ad associazioni sportive o a enti pubblici aventi analoghe finalità del Circolo, con espressa esclusione di ripartizione dello stesso fra i soci, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190, della Legge 23-12-1996 n° 662 e fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.
TITOLO IX
VARIE E FINALI
Art. 25 - Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente statuto potranno essere eventualmente disposte con regolamento interno, da elaborarsi a cura del Consiglio direttivo e del Collegio dei probiviri. Art. 26 - Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto, si fa riferimento alle disposizioni contenute nel Codice Civile e nelle leggi speciali in materia.
L’assemblea dei soci
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